Garante e Ispettorato: separati in casa sulla Videosorveglianza.

Sulla videosorveglianza dei lavoratori torna a materializzarsi un problema che dovrebbe essere ormai superato, ma che si riverbera spesso in alcuni accordi sindacali che nascono obsoleti e in alcune autorizzazioni rilasciate da ispettorati ancorati a vecchia modulistica non aggiornata.
Quanto deve essere rigido il perimetro tecnico dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori?
La questione emerge con particolare evidenza dal recente provvedimento n. 620 del 3 settembre 2026, doc. web n. 10297167, con il quale il Garante privacy ha sanzionato per 10 mila euro l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Il provvedimento ha il pregio di applicare le nuove linee guida EDPB sulla qualificazione e quantificazione delle sanzioni, ma questa volta il passaggio più interessante non è tanto la sanzione quanto il possibile cortocircuito interpretativo con le indicazioni fornite ormai da anni dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ente preposto al rilascio degli atti autorizzativi e che, meglio di qualunque altro, presidia l’applicazione della normativa di settore e, in particolare, dell’art 4 dello Statuto.
Con la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l'INL aveva infatti impresso una decisa svolta pragmatica alla materia, stabilendo il primato dell’effettività sui formalismi e prendendo espressamente le distanze da un'impostazione autorizzatoria ancorata rigidamente al numero e alla posizione delle singole telecamere:
“... in tema di videosorveglianza, non appare fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare fermo restando, comunque, che le riprese effettuate devono necessariamente essere coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo e dichiarate nell’istanza, ... Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni nel corso del tempo (si pensi ad esempio alla rotazione delle merci nelle strutture della grande distribuzione) e pertanto rendono scarsamente utile una analitica istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono assolutamente rappresentative del contesto lavorativo.”
L'Ispettorato ha argomentato e chiarito una posizione tanto allineata alla norma quanto condivisibile e logica: l'eventuale planimetria dei locali non deve necessariamente riportare il posizionamento delle telecamere. Alla luce di questo, il provvedimento autorizzativo deve concentrarsi sulle ragioni legittimanti il controllo e sulle modalità di utilizzo dello strumento, evitando di cristallizzare inutilmente una configurazione tecnologica destinata fisiologicamente a cambiare.
Otto anni dopo, il Garante sembra però riportare improvvisamente in primo piano proprio quegli elementi quantitativi e topografici che l'INL aveva sostanzialmente ridimensionato. Il provvedimento che, come accennato, pare molto aggiornato e allineato alle linee guida dell’EDPB, dimentica di prendere in considerazione la circolare dell’INL e la prassi dell’Ispettorato. Nel caso INRIM, infatti, l'Autorità attribuisce rilievo alla circostanza che l'accordo sindacale, peraltro stipulato in via preliminare alla sua realizzazione, facesse riferimento a dieci telecamere mentre il sistema, modificato in fase di installazione e prova a causa della verifica di una concreta insufficienza rispetto alle finalità dichiarate, ne comprendeva diciotto, collocate anche in punti differenti rispetto alla planimetria allegata.
Senza dilungarsi in argomentazioni giuridiche, il Garante afferma che
“Dopo aver stipulato tale accordo con le organizzazioni sindacali, l’Istituto ha, tuttavia, installato l’impianto in maniera non conforme alla planimetria condivisa con le organizzazioni sindacali, aumentando di otto unità il numero di telecamere previsto e modificando la loro collocazione e la relativa area di ripresa.”
Ed è qui che il provvedimento diventa particolarmente interessante per enti pubblici e imprese. Se numero e collocazione delle telecamere previste da un progetto che si riveli sottodimensionato, oppure asservite a luoghi soggetti a cambiamenti, non devono costituire il cuore dell'autorizzazione lavoristica, come indicato dall'INL nel 2018, fino a che punto una loro successiva modifica e adeguamento, finalizzato al perseguimento delle finalità legittimamente perseguire, può trasformarsi, per il Garante, in un problema di liceità del trattamento?
Una domanda tutt'altro che accademica, perché negli impianti moderni telecamere, inquadrature e configurazioni tecniche cambiano molto più rapidamente degli accordi sindacali o dei formulari utilizzati dagli ispettorati territoriali.
Va detto che la Circolare INL 5/2018 svincola l'Ispettorato dall'esigere la planimetria nell'istanza amministrativa, ma non limita il potere delle RSU/RSA di negoziare un accordo estremamente dettagliato e vincolante e, probabilmente, questa circostanza può rendere preferibile un verbale di mancato accordo con le rappresentanze sindacali che permetterebbe, in subordine, di ottenere la legittimazione necessaria all’impianto presso l’Ispettorato territorialmente competente.
Inoltre, stando alla decisione del Garante, parrebbe non essere legittimo alcun trattamento di test e prova, finalizzato alla corretta installazione dell’impianto di videosorveglianza stesso, come se questo potesse passare dal progetto all’esistenza senza richiedere una fase di realizzazione e calibrazione in base alle reali circostanze.
Il Garante afferma che:
“Sebbene l’attivazione dell’impianto sia stata effettuata a fini di test del sistema e senza procedere alle registrazioni delle immagini, con la sola visualizzazione delle stesse in tempo reale, essa ha comunque comportato un trattamento di dati personali dei lavoratori in servizio e di altri soggetti a vario titolo presenti presso la sede di Torino, secondo modalità difformi da quelle concordate con le organizzazioni sindacali e, pertanto, in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di base giuridica”
arrivando al paradosso di negare, di fatto, la possibilità di effettuare alcun trattamento, anche di tipo tecnico, a meno che non sia strettamente finalizzato ad esigenze organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale.
L’applicazione della normativa, particolarmente restrittiva, ancorché coerente con la giurisprudenza e le linee guida generali, comporta una prevalenza della forma sulla sostanza, un allontanamento del principio di effettività della tutela dei diritti degli interessati e mortifica sia l’accountability che la minimizzazione del trattamento.
Diventa lecito domandarsi se verrebbe giudicato legittimo un impianto di videosorveglianza che, grazie a migliorie tecnologiche e alla maggiore risoluzione dei dispositivi, permettesse di ridurre il numero di videocamere installate, distaccandosi dal progetto allegato all’accordo o all’autorizzazione rilasciata.
Il rischio che due autorità chiamate, da prospettive differenti, a presidiare lo stesso delicato confine finiscano per indicare agli operatori due strade non perfettamente sovrapponibili, diventa molto concreto.
Articolo scritto a quattro mani con l'amico e collega Stefano Manzelli, originariamente pubblicato su Diritto e Giustizia - Giuffre.




