Le 12 virtù del Kapò

Indice dei contenuti:
- Stranamore
- Che succede?
- Chi riguarda?
- Le dodici virtù
- L'alternativa alla virtù
- Il Garante
- L'eterogenesi dei fini
- Ti posso aiutare?
- Appendice tecnica
Stranamore*
*Roberto Vecchioni - Stranamore - Playlist in loop: racconta questo decreto molto meglio di me.
Che succede?
Siamo circondati da residuati bellici: anacronismi di un passato remoto che dovrebbero essere accatastate in qualche raccolta di anticaglie per nostalgici, collezionisti e studiosi di storia. Ma, si sa, l'Italia si vanta di essere un museo a cielo aperto, di conseguenza ci troviamo ogni giorno invischiati in strutture, procedure, adempimenti nati in un'altra epoca, per rispondere ad esigenze ormai estinte. Un tormento ad imperitura memoria del passato.
Un fulgido esempio è la registrazione obbligatoria, con comunicazione alla questura, dei dati di ogni persona che dorma in un hotel: fondamentale presidio a difesa della virtù delle giovani pulzelle e granitico deterrente anche per il più efferato criminale che non potendo dormire in hotel, non pianificherà marachelle a zonzo... salvo poi scoprire che basta una mancia al portiere per neutralizzare l'astuta norma.
Questi cimeli ci piacciono così tanto che, a volte, li rispolveriamo e diventano un nuovo fiammante decreto, com'è accaduto qualche settimana fa con il foglio di servizio elettronico del quale ho già detto tanto, pure troppo.
Ieri, sui soliti siti ove mi aggiorno, ho notato il curioso titolo di un provvedimento in gazzetta: "Adozione delle linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici."
Abbastanza fumoso da non dire nulla di concreto
Abbastanza implicito da non far scattare campanelli d'allarme
Abbastanza vago da permettere di negare qualsiasi sospetto (o qualificarlo come fraintendimento, secondo la moda del momento)
Abbastanza dimesso da passare facilmente inosservato
Ho pensato di essermi perso qualche pezzo perchè la materia è particolare, solitamente ha forti implicazioni per un DPO, se ne parla in varie sedi, ci sono dei passaggi istituzionali visibili, strano che mi sia sfuggito il parere preventivo del Garante Privacy. Dato che la sua consultazione preventiva in questi casi è obbligatoria, ho pensato semplicemente di non aver visto arrivare il decreto... ma il sorcio che si intrufola in cucina per rubare il formaggio non bussa alla porta.
No, questa cosa è arrivata dal nulla, incurante di tutto, senza cercare un proprio posto nell'ordinamento ma di prepotenza, compenetrando la materia, senza annunci o pareri, senza inviti e complimenti, come un Terminator.
Ed ecco tra noi il Decreto 21 Gennaio 2025 del Ministero dell'Interno. Pubblicato in GU il 25. In vigore dopo 15 giorni. Benvenuto.
Chi riguarda?
Tutti, o meglio, tutti coloro che si trovano a transitare o ad utilizzare alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, stabilimenti balneari, locali di stallaggio e simili, locali di spettacolo o intrattenimento, luoghi con somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie. Se lanci un sasso ne colpisci tre.
Queste sono le attività, da sempre, soggette a licenza di pubblica sicurezza. Nulla di nuovo. Sono posti che possono subire la sospensione o la revoca della licenza se avvengono "tumulti o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini". Nulla di nuovo, la norma risale agli anni 30 e la cronaca è piena di casi simili, ogni settimana, in ogni città.
Le dodici virtù
Il decreto ci racconta il mondo ideale, come lo vorrebbe il politicante di turno e, facendolo, ci dice come fare per realizzare i suoi sogni.
Gli esercenti coinvolti da oggi hanno la facoltà e la libertà di adottare alcune misure di prevenzione gradite al Ministero e, per questo, essere qualificati come virtuosi:
- installare un sistema di videosorveglianza, gestito dall'esercente o da addetti al servizio di controllo o istituti di vigilanza; (v1)
- che riprendano l’esterno dell’esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale; (v2)
- che il collegamento dei predetti apparati con le piattaforme della videosorveglianza comunale; (v3)
- che i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza siano conservati per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative; (v4)
- che siano in perfetta efficienza, mai disattivi, a ciclo continuo; (v5)
- che sia garantita un’adeguata illuminazione delle aree, anche in aggiunta all’illuminazione pubblica. (v6)
Un ulteriore comportamento virtuoso, gradito al Ministero, previsto dal decreto, è la redazione e l'applicazione di un «Codice di condotta dell’avventore modello», una sorta di decalogo da affiggere in modo ben visibile all’interno del locale e da pubblicizzare anche sui siti web degli stessi esercizi. (v8)
Questo gioiello di avventore, il Capitan America di noialtri, il figlio che ciascuno desidererebbe avere, cosa dovrà mai fare? Non si sa, non interessa a nessuno, ma il Ministero ci spiega bene cosa NON deve fare:
- non introdurre armi improprie e strumenti atti ad offendere;
- non utilizzare all’interno del locale spray anti aggressione al peperoncino, senza tuttavia prevedere cosa possa fare in caso di aggressione;
- non introdurre nel sostanze stupefacenti, senza fare alcuna distinzione di modica quantità e tra finalità di spaccio e di consumo personale;
- non introdurre nel locale sostanze alcoliche acquistate altrove, cosa che rende abbastanza complicato anche solo fare la spesa;
- non abusare o danneggiare i dispositivi antincendio e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;
- non ostacolare la fruibilità delle uscite di sicurezza, luogo tradizionalmente gettonatissimo per amoreggiare;
- non abbandona residui, rifiuti o vetri; ci piace questa sua nota ecologista;
- non si comporta in modo molesto e non disturba la quiete pubblica. Questo, senza bubbio, è il Jolly che va bene sempre, con tutto e in ogni occasione.
Il codice di condotta deve prevedere criteri relativi all’accesso e alla permanenza all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze.
Ora vado a leggere questo decalogo con mia figlia, quella che va sui Navigli, per capire se c'è possibilità di essere un avventore modello.
Pregusto la versione in vernacolo livornese, quella veneta o quella che partorirà la fantasia di alcuni amici maremmani che non aspettano altro che la possibilità di codificare il comportamento dell'avventore modello.
Purtroppo ho anche alcuni amici che prenderanno questa cosa molto sul serio, al punto da sentirsi chiamati a far rispettare il decalogo da chiunque transiti nei paraggi del loro esercizio. Cosa potrebbe mai andare storto?
...l'avventore modello, cliente dell'esercizio virtuoso. ...Uccidetemi, per favore.
Ma non è tutto. Il decreto contiene anche la norma che definirei la "marchiatura delle vacche" che propone all'esercente di "applicare su una parte ben visibile del corpo un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l’avventore minorenne" (v9). A questo punto mi arrendo perché aver letto questo virgolettato significa che sto leggendo un decreto scritto da un imbecille, uno che pensa di poter evitare che il minore, che si sente dire "NO", si rivolga altrove, cercando di eludere il controllo dell’esercente virtuoso.

Auguri "esercente virtuoso", hai tutta la mia solidarietà! Per inciso, sappi che devi fare anche altre cosette: dovrai segnalare in anticipo alla PS ogni evento promozione o giornata che potrà generare un ingente afflusso di persone, dovrai nominare un "referente della sicurezza per il locale" (v10), dagli una PEC e un cellulare che la PS chiamerà a proprio piacimento per acquisire ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati. Dimenticavo, stai pronto sull'attenti perchè dovrai mostrare collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, che si svolga in un contesto diretto e coordinato dalle Autorità di pubblica sicurezza. (v11)
La chicca finale meriterebbe una standing ovation: caro gestore, ora sei ufficialmente la «sentinella» delle situazioni di «abusivismo» (v12), stai pronto a segnalare spettacoli o eventi non autorizzati che stanno aggirando le procedure di vigilanza.
Auguri Kapò.
Spero che qualcuno inventi anche un adesivo per la vetrina degli esercenti virtuosi, per distinguerli a colpo d'occhio... o magari una guida cartacea.
Voglio poter fare le mie scelte e voglio non entrare nei posti che preferisco evitare.
L'alternativa alla virtù
Il decreto disegna un sistema premiale per gli esercenti virtuosi. Inizio a sudare freddo perché la norma, per logica, implica che un esercente possa appartenere unicamente a una delle due categorie: quelli che hanno fatto il proprio dovere e che, per questo, sono virtuosi, contrapponendoli a quelli che non lo hanno fatto esattamente come previsto dal decreto. Definire virtuoso un comportamento significa stigmatizzare l'assenza di virtù rappresentata dall'assenza del comportamento stresso. Prendo in prestito il sapere della Treccani per capire meglio quali siano le alternative all'essere virtuosi o, in altri termini, cosa comporti non esserlo:
Significato del termine "virtuoso" | I suoi contrari |
che dimostra onestà, rettitudine ≈ buono, intemerato, irreprensibile, onesto, probo, retto. | corrotto, disonesto, dissoluto, peccaminoso, traviato, vizioso. |
che dimostra coraggio di fronte ai pericoli ≈ ardimentoso, coraggioso, eroico, prode, | codardo, pavido, pusillanime, vigliacco, vile |
abile, eccellente, provetto, valente | inabile, incapace, inetto |
Sapendo come funzionano alcune dinamiche di pubblica sicurezza, ricordando tristi episodi, io tenderei a non sottovalutare il peso di questi termini e delle loro implicazioni pratiche.
Formalmente, il decreto premia i virtuosi, ma se l'alternativa è essere deprecabili, il fatto di non adottare spontaneamente il disciplinare significa andare in contro all'applicazione di quelle misure di sospensione precauzionale delle licenze a cui ho accennato.
Non so dirlo meglio della norma, pornografia burocratica: "... è dunque, una misura che non presuppone alcuna forma di «colpevolezza» del destinatario ma si propone di neutralizzare, almeno temporaneamente, un luogo di ritrovo di soggetti controindicati, con effetti dissuasivi rispetto a potenziali condotte antidoverose."
Leggo questo ma ho il sospetto che il messaggio sotto taccia sia differente: "se non fai queste dodici cose, io ti chiudo il locale quando cazzo voglio a me e finchè mi pare, oppure finché non cambi idea. Ma volontariamente, senza nessuna costrizione e nessuna multa."
L'esercente monello, nel momento in cui decide di aderire ai protocolli in questione, potrà godere di un trattamento a cinque stelle: "avvantaggiarsi della possibilità di beneficiare di una riduzione del carico di responsabilità oggettiva, alla stregua della quale verrebbe normalmente giudicata la posizione dell’esercente ai fini dell’applicazione del provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S."
Spero vivamente di sbagliarmi ma temo che il meccanismo sia questo:
L'esercente non virtuoso viene definito automaticamente a rischio.
L'esercente a rischio ha una responsabilità oggettiva per ogni cosa capiti o possa capitare, potrebbe subire la sospensione della licenza perché il locale costituisce pericolo per l'ordine pubblico
MA
Se l'esercente è virtuoso, si applicherà un giudizio di favore, diminuzione della sua responsabilità oggettiva, ogni evento rilevante per la pubblica sicurezza verrebbe ricondotto a cause non dipendenti dall'esercente. Nessun provvedimento di sospensione della licenza.
L'eterogenesi dei fini
Solo una parola e nulla di più.
Le migliori intenzioni e le più meritorie finalità dichiarate (anche fossero genuine ed oneste) contano tanto quanto il 2 di coppe giocando a bowling se non si valutano gli usi deteriori o secondari. Manca una "valutazione di impatto" che permetta di considerare ciò che immancabilmente accadrà e, di conseguenza, manca la previsione di misure per evitarlo.
La natura umana trasformerà le 12 virtù in un gigantesco incubo.
Un esempio per tutti: cosa ci vuole per associare i provvedimenti sulle "zone rosse" (che limitano ai pregiudicati di accedere a determinati luoghi, centro cittadino, vie di shopping, stazioni ecc) alla disponibilità di telecamere dentro e fuori ogni esercizio commerciale, aggiungendo al quadretto un software di riconoscimento facciale, biometrico, comportamentale?
Chi può impedirlo: il Garante e i DPO.
Il Garante
Fino ad oggi ho incontrato situazioni simili solo in esperimenti escogitati da amministratori locali che, da piccoli, amavano giocare allo sceriffo. Ho scritto un articolo su questo tema a dicembre, quando un ente locale ha provato a censire e collegare alla sua rete le telecamere private. (Videosorveglianza privata e l'appetito degli enti locali: una zona grigia che richiede cautela.)
Ogni volta che il Garante è stato coinvolto per giudicare questi progetti, ha ricondotto a più miti consigli i fantasiosi faccendieri. In pratica ha impietosamente cassato ogni progetto, demolito ogni norma e devastato le finanze degli enti così mal amministrati.
Il decreto del 21/01/2025 cambia tutto perché ha una portata nazionale, vale per tutti e sdogana queste bizzarrie vanagloriose, e il Garante non lo ha proprio visto, o meglio, non ancora. Non è stato consultato, non ha ricevuto alcuna bozza o documento da valutare. Ora le opzioni si riducono.
Attendiamo tutti fiduciosi.
Ti posso aiutare?
Sei un ente coinvolto, un esercizio commerciale interessato, devi aderire al modello proposto dal ministero? Non è facile e rischi di fare un disastro. Ti posso aiutare. Sentiamoci.
Sei un'associazione di categoria e stai per affrontare il tema con i tuoi associati? Arriveranno molte richieste e ancor più domande. Ti posso aiutare. Sentiamoci
Sei un'impresa che commercializza videosorveglianza e stai preparando i dettagli della offerta speciale con il pacchetto "Ordine Pubblico"? Ti posso aiutare. Sentiamoci.
Sei un cittadino spaventato? Fidati, non lo sei abbastanza.
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Bene... allora mi devi una birra.
APPENDICE TECNICA
Mi permetto qualche considerazione da DPO. Solo per addetti ai lavori
Profili problematici nell'applicazione del decreto rispetto alla protezione dei dati personali.
A) Le finalità dichiarate sono incoerenti con il risultato atteso: se il collegamento con la polizia e l'accesso agli impianti di videosorveglianza privati è finalizzato ad "agevolare l’attività di identificazione e di rintraccio dei responsabili", l'accesso diretto agli impianti da pare della PS viola il principio di necessità del trattamento, poiché non sono descritte finalità di prevenzione ma solo reattive rispetto a fatti e eventi. A tal fine sono sufficienti le registrazioni degli impianti. In alternativa si può constatare la violazione del principio della limitazione delle finalità poiché i dati, dichiaratamente asserviti ad una determinata finalità sono in realtà trattati anche per altre finalità non dichiarare. In entrambi questi casi, andrebbe valutato il rispetto del principio di trasparenza poiché la norma stessa impedisce di comprendere finalità e modalità dei trattamenti sottostanti.
B) Un impianto di videosorveglianza privato può avere solo 4 finalità tipiche: esigenze organizzative, esigenze produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale. Queste finalità giustificano una conservazione delle immagini di poche ore, al massimo 24, al netto di eventuali chiusure. Se alle stesse immagini venisse aggiunta la finalità voluta dal decreto, la conservazione di 24 ore sarebbe insufficiente ma non sarebbe modificabile poiché tale finalità aggiuntiva compete ad un soggetto differente dal titolare del trattamento e comporterebbe un rischio grave per la protezione dei dati dei lavoratori.
C) il decreto del Ministero dell'interno non può derogare al GDPR. La gerarchia delle fonti serve per evitare situazioni di questo tipo.
D) Il decreto promuove l'uso della videosorveglianza ma non ha alcuna funzione autorizzativa o esimente rispetto agli obblighi sottostanti. In ogni caso, ogni esercente deve provvedere a TUTTI gli adempimenti previsti dal GDPR e, in parallelo, ad ottenere i provvedimenti autorizzativi all'installazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (o del INL, o accordo sindacale... a seconda della fattispecie). L'impianto infatti rientra nel campo di applicazione dell'art 4 dello statuto e può inquadrare dipendenti dell'esercente. Quest'ultimo punto è particolarmente rilevante poiché, se trascurato, comporta sanzioni penali. Riporto di seguito una checklist di tutti gli adempimenti necessari per il GDPR. Tutti punti elencati, inclusa l'autorizzazione ITL, devono essere svolti PRIMA DELL'INSTALLAZIONE.
